PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione e funzioni della Commissione).

      1. È istituita per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul lavoro sommerso e sul lavoro precario in Italia, di seguito denominata «Commissione», con il compito di accertare la dimensione, le caratteristiche e le responsabilità delle varie parti coinvolte nel fenomeno.
      2. La Commissione ha il compito, in particolare, di:

          a) approfondire gli aspetti meno conosciuti del mondo del lavoro, attraverso attività conoscitive e audizioni di responsabili qualificati di enti pubblici, imprese private, sindacati, libere associazioni e organismi riconosciuti dallo Stato che, attraverso la loro attività, hanno monitorato le varie realtà lavorative;

          b) verificare la diffusione e la gravità di eventuali irregolarità contrattuali e del fenomeno del lavoro sommerso; a seguito dell'attività di verifica svolta ai sensi della presente lettera, la Commissione può promuovere gli opportuni controlli da parte delle autorità competenti;

          c) individuare le misure normative e amministrative, da sviluppare in ambito nazionale, idonee:

              1) a contrastare adeguatamente il fenomeno del lavoro sommerso, tenendo peraltro conto delle caratteristiche delle singole realtà territoriali e dei settori dove tale fenomeno più si sviluppa, e a promuovere la collaborazione tra le regioni al fine di creare una rete di informazione e di azione trasversale a supporto dell'operato dello Stato in questo campo;

              2) a rafforzare in tutto il territorio nazionale i programmi europei finalizzati

 

Pag. 6

alla promozione di un lavoro che garantisca il rispetto dei diritti e della dignità dei lavoratori;

              3) a sostenere e a favorire l'attività degli enti e degli organismi a vario titolo preposti a promuovere, regolarizzare, tutelare e vigilare in merito a tutte le categorie di lavoratori senza discriminazioni e disuguaglianze.

Art. 2.
(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.
      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, di intesa tra loro, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per l'elezione dell'ufficio di presidenza, costituito dal presidente, un vicepresidente e un segretario. Per l'elezione del vicepresidente e del segretario, in caso di parità di voti è proclamato eletto il componente con maggiore anzianità parlamentare. In caso di parità di voti tra deputati e senatori di pari anzianità parlamentare, è proclamato eletto il senatore più anziano di età.

Art. 3.
(Attività di indagine).

      1. La Commissione procede alle indagini con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria e può acquisire copia di atti e documenti relativi ad indagini svolte da altra autorità amministrativa o giudiziaria. Se le copie di atti e documenti acquisiti ai sensi del

 

Pag. 7

presente comma sono coperti da segreto, la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.
      2. Per quanto concerne l'opponibilità del segreto di Stato, d'ufficio, professionale e bancario, si applica la normativa vigente in materia.
      3. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.
      4. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 4.
(Obbligo del segreto).

      1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3, commi 1, secondo periodo, e 4.
      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione dell'obbligo di cui al comma 1, nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 5.
(Relazioni).

      1. La Commissione riferisce al Parlamento sull'attività svolta al termine dei suoi lavori e ogni qual volta lo ritenga opportuno. In ogni caso la prima relazione, contenente anche eventuali proposte di adeguamento della normativa vigente, è

 

Pag. 8

presentata al Parlamento entro otto mesi dalla costituzione della Commissione.

Art. 6.
(Funzionamento).

      1. Per l'espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.
      2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono ripartite in parti uguali tra il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e sono poste a carico dei rispettivi bilanci interni.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.